Crisi d'Impresa
Consulenza a imprese in situazione di crisi
1) Come operiamo – La nostra proposta
2) La crisi d’impresa e la nuova legge di riforma (Rordorf)
1) Come operiamo – La nostra proposta
Un chiarimento terminologico.
Si sente spesso parlare di “crisi d’impresa” anche se, in molti casi, se ne parla con non troppa chiarezza.
La confusione nasce soprattutto dal fatto che questa locuzione si usa indifferentemente con due accezioni, per così dire, “limitrofe” ma, di fatto, diverse, l’una in ambito aziendalistico e l’altra in ambito giuridico.
In ambito aziendalistico
ci si riferisce a una situazione in cui l’azienda non versa in situazione fisiologica ma, al contrario, sta vivendo un momento patologico di difficoltà, tuttavia non gravissima. La difficoltà può trarre le proprie origini dagli aspetti economici della gestione, da quelli finanziari o da quelli patrimoniali; ovvero da un mix di essi.
Tuttavia, in ambito aziendalistico il concetto prelude all’individuazione delle cause, alla delineazione dei possibili rimedi e all’intrapresa di tutte le attività che facciano ragionevolmente presumere di consentire l’uscita dalla situazione di difficoltà.
Di fronte a una situazione di crisi d’impresa, in ottica aziendalistica, ci si pone con atteggiamento positivo e costruttivo e si cercano le strategie che consentono di tornare in situazione normale di gestione.
Si limano i costi, si cerca di rafforzare la situazione finanziaria, si esternalizzano o delocalizzano parti del processo, si rilanciano gli investimenti in processo e/o prodotto, ecc…
Il tutto senza l’utilizzo di strumenti giuridici particolari ma solamente col ricorso alle tecniche di gestione aziendale.
Solamente quando queste non raggiungono i risultati desiderati e la situazione economico-finanziaria risulta non migliorata (o addirittura peggiorata) l’imprenditore si risolve a valutare l’utilizzo degli strumenti giuridici di cui parliamo sotto.
Ma se si arriva a questo punto, parlare di “semplice” crisi, in ambito aziendalistico sembra eufemistico e riduttivo e si usano termini più pesanti come “default”, “dissesto”, “decozione”, “grave squilibrio”, ecc…
In ambito giuridico,
invece, storicamente, si parlava di “crisi d’impresa” con riferimento a situazioni in cui la decozione dell’azienda era già conclamata e, talvolta, l’insolvenza ormai manifesta, sicché la “crisi d’impresa” costituiva il presupposto per porre in essere le azioni di composizione negoziale con cui si cerca di scongiurare la dichiarazione di fallimento.
Per certi aspetti, in ambito aziendalistico, si smetteva di parlare di “crisi d’impresa” (per utilizzare definizioni più gravi) quando, in ambito giuridico, si cominciava.
Il nuovo “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza” (D. Lgs 12.01.2019, in vigore dal 16.03.2019), spesso definito come Legge Rordorf, tuttavia, ha raffinato e analiticamente definito, anche in ambito giuridico, il concetto di “Crisi” differenziandolo da quello di “Insolvenza”.
Rinviamo alla pagina successiva, in questa stessa area del Sito per gli approfondimenti, ai nostri fini, della nuova normativa.
In questa pagina, dopo aver ricordato quali sono gli strumenti previsti dalla Legge per uscire dalle situazioni di crisi (nell’accezione giuridica del termine), chiariremo quali sono i servizi offerti dallo Studio.
Gli strumenti di composizione negoziale della crisi previsti dalla Legge sulla Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs 12.01.2019, n°14) sono costituiti da:
• piani di risanamento (art.56),
• accordi di ristrutturazione (art.57),
• accordi di ristrutturazione con intermediari finanziari (art.62, c.5),
• concordato preventivo (art.84 e seguenti),
• transazione fiscale e accordi sui crediti contributivi (art.63)
Tutti strumenti con cui si cerca un accordo con i propri creditori (o con parte di essi) ma che, necessariamente, costituiscono azioni traumatiche che, come minimo, minano il rapporto con fornitori e finanziatori (banche) e danneggiano pesantemente l’immagine dell’azienda e dell’imprenditore.
Di conseguenza, quest’ultimo, si rassegna a utilizzare questi strumenti solamente quando non vede più alcuna altra possibilità di uscita.
Purtroppo questo atteggiamento dilatorio, umanamente comprensibile, spesso aggrava il dissesto e, in questo caso, espone gli amministratori della società a conseguenze personali, sia in campo civile che penale.
Per questo motivo è importante che l’imprenditore, ai primi sintomi di una situazione di crisi (intesa in senso aziendalistico, di “semplice” difficoltà), la affronti immediatamente col supporto di professionisti che ne abbiano specifica competenza e provata esperienza.
L’approccio dello Studio
I Professionisti dello Studio Gualerzi e Signorini conoscono perfettamente e hanno notevole dimestichezza nell’applicazione degli strumenti giuridici di cui sopra; sia come ausiliari del Giudice nei ruoli di Curatore, Commissario Giudiziale, Commissario Liquidatore, ecc…, sia come consulenti della parte nei ruoli di attestatore, advisor contabile, ecc…
Tuttavia l’approccio iniziale, anche a fianco e a supporto dei consulenti storici dell’imprenditore, è comunque di tipo aziendalistico, proprio perché hanno ben chiaro quanto sia traumatico porre in essere uno degli istituti giuridici sopra accennati (piano di risanamento, ristrutturazione, concordato, ecc…).
Sulla scorta di serie e realistiche ipotesi e considerazioni si tratterà, quindi, di formulare un business plan che consenta di valutare la possibilità di salvare l’azienda nel suo complesso, individuando tutti i passi da compiere, senza ricorrere ad azioni traumatiche quali quelle sopra accennate.
Solamente se questo fosse impossibile ci si risolverà a porre in essere le azioni previste dal legislatore o, meglio, a individuare quella che consenta, se non di salvare l’azienda intera, quantomeno di identificare i rami d’attività che abbiano concrete possibilità di prosecuzione e di estrapolarli per salvare almeno parte del know-how, del personale dipendente e di quant’altro, costruito dall’imprenditore in tanti anni, possa non andare disperso.
In conclusione, l’intento dello Studio è mettere il Cliente in condizione di compiere le scelte migliori in un momento particolarmente difficile e delicato, probabilmente il peggiore di tutta la sua vita imprenditoriale, senza dargli facili illusioni, cercando di preservarlo da errori che potrebbero avere risvolti anche penali e, tuttavia, cercando di trovare una via d’uscita; la migliore possibile.
N.B = Lo Studio Gualerzi e Signorini offre, all’imprenditore che si trovi in condizioni di difficoltà la consulenza iniziale di valutazione, che normalmente richiederà uno o due colloqui al massimo, in modo totalmente gratuito. Anche per l’ipotesi in cui il cliente, al termine delle valutazioni, decida di non proseguire oltre o di rivolgersi ad altri.
Chi fosse interessato, quindi, può chiedere, senza alcun impegno ulteriore, un appuntamento, anche in orari compatibili con l’attività nel frattempo svolta, telefonando in Studio al numero: 0376 925001 ovvero scrivendo all’indirizzo: studio@gualerziesignorini.it
2) La crisi d’impresa e la nuova legge di riforma (Rordorf)
Premessa
Lo scopo di questa pagina è quello di dare un’informativa relativa alla nuova Legge, con particolare riferimento alla cosiddetta “Procedura Assistita della Crisi” e all’organismo che la sovrintende denominato “Organismo di Composizione della Crisi d’Impresa” (abbreviato con l’acronimo, in realtà non proprio corretto sotto il profilo lessicale, di OCRI).
Quindi, in questa pagina, parleremo di Crisi solamente con l’accezione prevista dalla nuova Legge Rodorf (D.Lgs 12.01.2019, n° 14) mentre rinviamo alla pagina precedente di quest’area del sito per le altre, diverse accezioni.
N.B.= le novità della Legge sono moltissime (tanto che essa, rispetto alla “vecchia” Legge Fallimentare, costituisce una vera e propria rivoluzione). In questa sede non le affrontiamo salvo, per necessità espositiva, far presente che la Legge manda in pensione (cioè abroga) il termine “fallimento” sostituendolo con “liquidazione giudiziale”, le cui caratteristiche, tuttavia, sono in buona misura simili.
Seconda premessa
Lo scopo della Legge è “intercettare” i segnali di difficoltà di ogni impresa il più presto possibile sulla scorta di due assunti di base (in verità difficilmente confutabili stando all’analisi statistica delle procedure concorsuali degli ultimi 10 anni):
1. l’imprenditore tende a non voler prendere atto dello stato di difficoltà e, anzi, a dissimularlo il più possibile;
2. quando l’imprenditore prende atto della situazione e “si rassegna” ad affrontare gli strumenti messi a disposizione dalla normativa, il dissesto si è notevolmente aggravato rispetto al momento in cui i segnali di difficoltà lo avrebbero dovuto rendere cosciente.
Gli importanti aspetti terminologici.
Il nuovo “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza” (D. Lgs 12.01.2019, in vigore dal 16.03.2019), spesso definito come Legge Rordorf, ha modificato e analiticamente definito, in ambito giuridico, il concetto di “Crisi” differenziandolo da quello di “Insolvenza”.
Per certi aspetti, si può dire che la differenziazione del concetto di “Crisi” da quello di “Insolvenza”, costituisce la più grande novità, il pilastro della nuova Legge.
Infatti le 2 fattispecie (ai sensi dell’art.2, c.1 del D.Lgs 14/2019) sono definite come segue:
1. «Crisi» = lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate.
2. «Insolvenza» = lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
Patendo dalla seconda definizione, possiamo rilevare che essa NON è cambiata rispetto al passato. Essa continua a identificare: <<lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni>>
Da notare l’utilizzo dell’avverbio «regolarmente» che conferma che il debitore, per non essere considerato inadempiente (e quindi insolvente) deve poter adempiere alle proprie obbligazioni:
1. integralmente
2. tempestivamente
3. con mezzi normali di pagamento
La rivoluzione (poiché, come vedremo, non si tratta solo di un problema terminologico, anzi!) riguarda il concetto di “Crisi” che ora identifica: <<lo Stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate>>
Sintetizzando: fino ad oggi, in ambito giuridico, abbiamo parlato di crisi come sinonimo, genericamente, di «stato di difficoltà». In altre parole, abbiamo usato il termine «crisi» per qualsiasi livello di difficoltà dell’azienda; nei casi più gravi la crisi assumeva i connotati dell’insolvenza → un’azienda insolvente e alle porte del fallimento poteva essere definita genericamente «in crisi»; l’insolvenza era una «modalità», la più grave, della crisi.
Da oggi, invece, la «crisi» è uno stato preliminare all’insolvenza vera e propria (che potrebbe anche, auspicabilmente, non arrivare mai); identifica i prodromi dello stato di difficoltà.
⇒ Prima la crisi «comprendeva» l’insolvenza, da oggi la precede.
Analizzando meglio la definizione legale di “Crisi” (e ricordando che la nuova non riguarda solo le imprese ma anche i privati consumatori, i professionisti, ecc…), vediamo che essa si applica a tutti i soggetti previsti dalla Legge, ma:
a) per tutti (anche consumatori, professionisti, ecc…) la crisi si esplica nello: <<Stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenza>>;
b) solo per le imprese: << si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate>>.
N.B. = l’approccio per le imprese è finanziario (in stile anglosassone; lo stile «latino» privileggerebbe un approccio di tipo economico e/o patrimoniale), incentrato sui flussi di cassa attesi.
A questo punto appare evidente che, al di là degli esempi più o meno scolastici, vi saranno sicuramente molte situazioni in cui sarà difficile capire se un’azienda in difficoltà è, giuridicamente parlando:
• «semplicemente» in crisi o
• in vera e propria insolvenza
Ma… fa differenza?
Ovviamente sì. Ad esempio:
• la società in stato di insolvenza può accedere al concordato preventivo o essere sottoposta alla liquidazione giudiziale (nuova denominazione di quello che da sempre conosciamo come “fallimento”);
• la società «semplicemente» in crisi (ma non insolvente) può accedere al concordato ma NON può essere sottoposta alla liquidazione giudiziale;
• la procedura di composizione assistita della crisi (di cui parliamo subito dopo) è riservata alle imprese in crisi ed esclusa per le imprese già in stato di insolvenza.
E vediamo, per l'appunto, della: “Procedura di composizione assistita della crisi”.
E’ una procedura totalmente nuova.
➢ E’ la procedura riservata alle imprese (non minori) in crisi (quindi è esclusa per le microimprese cioè quelle che hanno = attivo patrimoniale medio del triennio precedente < 300.000; ricavi medi < 200.000; ammontare debiti < 500.000).
Si definisce assistita perché:
• l’imprenditore viene assistito dall’Organismo di Composizione della Crisi d’Impresa (OCRI);
• l’OCRI opera in «affiancamento» dell’imprenditore
E’ di composizione perché il suo scopo è far uscire l’impresa dal suo stato di crisi, eventualmente mediante accordi raggiunti con i creditori.
Viene presentata come un’opportunità per l’imprenditore ma, è un’opportunità obbligatoria!
L’uscita dalla crisi può anche passare attraverso scelte diverse dagli accordi con i creditori quali: apporto di finanza da parte di soci vecchi o nuovi, cessione di asset pregiati, ecc…
Cos’è l’OCRI?
E’ l’Organismo di Composizione della Crisi d’Impresa (N.B. = l’acronimo non è corretto, ma serve per differenziarlo dall’OCC – Organismo di Composizione della Crisi – che ha funzioni simili ma si rivolge a imprese agricole e imprese minori).
L’OCRI dovrà essere istituito (entro 18 mesi dall’entrata in vigore della Legge, Agosto 2020) presso ciascuna Camera di Commercio.
Il Segretario generale (o un funzionario da lui delegato) della Camera e il suo ufficio, costituiscono rispettivamente il referente e la segreteria organizzativa dell’Organismo.
Com’è composto l’OCRI?
Operativamente, l’impresa assoggettata a questa procedura sarà assistita da un Collegio di esperti, ovvero una terna di professionisti individuata di volta in volta, per ogni singolo caso, come segue:
1. uno nominato dal Presidente del Tribunale sede della sezione specializzata imprese (per noi Brescia);
2. uno nominato dal Presidente della Camera
3. uno dal referente (Segretario Camera) preso all’interno di liste fornite dalle associazioni di categoria.
Tutti e tre i professionisti, in ogni caso, devono essere iscritti a un apposito Albo Nazionale di esperti che è il medesimo a cui ci si deve iscrivere per poter svolgere l’attività di Curatori (nelle Liquidazioni Giudiziali), Commissari Giudiziali e Liquidatori Giudiziali (nei Concordati Preventivi), ecc…
In sostanza, salvo casi sporadici di altre «provenienze» professionali, sono Commercialisti (la stragrande maggioranza) o Avvocati ⇒ N.B. = non potranno essere gli stessi che seguiranno le eventuali procedure di Concordato Preventivo e/o Liquidazione Giudiziale della stessa azienda, ma, a livello locale, i professionisti appartenenti a questo «Albo» faranno talvolta una cosa e talvolta l’altra.
Ma quali sono i meccanismi per i quali un’azienda accederà alla Procedura di Composizione assistita della Crisi?
Oltre all’azione diretta dell’imprenditore (o degli amministratori) che, se è in stato di crisi, può (anzi: deve) segnalare la situazione all’OCRI, vi sono due, fondamentali, meccanismi di allerta:
➢ Il primo è costituito dall’obbligo di segnalazione all’OCRI, in capo ad alcuni creditori pubblici qualificati (Inps, Agenzia Entrate, Agente della Riscossione), delle situazioni di morosità (rilevante) nei loro confronti (a pena, in caso di omissione, per i primi 2 della perdita del grado di privilegio del proprio credito, per la terza degli aggi e commissioni spettanti).
La rilevanza della morosità è stabilita dalla Legge, ad esempio: IVA non versata pari al 30% del volume d’affari (con minimo 25.000 euro); contributi INPS non versati superiori al 50% dei contributi dovuti per l’anno precedente (con minimo 25.000 euro).
⇒ N.B. = a tendere è presumibile che questi limiti (modificando la Legge) verranno resi meno «morbidi»!!
L’Ente, al superamento della soglia deve prima segnalarlo all’azienda dando 90 giorni per mettersi in regola. Se l’azienda non adempie «scatta» la segnalazione all’OCRI.
➢ Il secondo è costituito dall’obbligo di segnalazione all’OCRI da parte dell’organo di controllo (collegio sindacale o sindaco unico o revisore) dei sintomi di crisi desumibili dalla situazione economica, finanziaria e patrimoniale valutata tramite appositi indici di bilancio.
A tal fine, il Consiglio Nazionale dei Commercialisti, entro 6 mesi, individuerà, per ciascun settore di attività, gli indici di bilancio da applicare e i valori limite oltre i quali l’azienda va considerata in crisi (ad oggi non si sa nulla su questi indici).
Quando rileva uno squilibrio l’organo di controllo deve segnalarlo agli amministratori i quali, entro un congruo termine assegnato devono riferire le soluzioni a cui hanno pensato e poi, entro 60 giorni, metterle in pratica.
Se la risposta degli amministratori è inadeguata o le azioni promesse non eseguite, l’organo di controllo effettua la segnalazione all’OCRI.
Quali effetti ha sull’azienda l’accesso alla Procedura?
Sostanzialmente gli effetti sono 2:
1. L’accesso alla procedura consente al debitore di chiedere al Tribunale le cosiddette «misure protettive» quali il blocco delle azioni esecutive nei suoi confronti.
2. Il debitore può anche chiedere la sospensione degli obblighi derivanti dalla perdita del capitale sociale (ricapitalizzazione, messa in liquidazione, trasformazione in società di persone).
Come si svolge materialmente la Procedura?
L’OCRI, entro 15 giorni dalla sua attivazione, convoca il debitore per valutare, assieme a lui (ma l’atteggiamento NON sarà «amichevole», quanto di verifica) l’esistenza dello stato di crisi.
In caso negativo la pratica verrà archiviata, mentre in caso positivo l’OCRI cercherà di supportare il debitore nell’individuazione delle strade che è possibile percorrere.
Individuata una via, l’OCRI assegnerà al debitore un termine (non superiore a 3 mesi, prorogabili al max per altri 3) per porre in essere le misure individuate di comune accordo.
Come può terminare?
Allo scadere dei termini concessi i possibili esiti sono:
1. Lo stato di crisi non c’è più (entrata di nuova finanza, vendita di asset pregiati, ecc…) → finisce tutto.
2. E’ stato raggiunto un accordo con i creditori → finisce tutto.
3. Se permane la crisi e l’accordo non c’è → l’OCRI invita il debitore a presentare domanda di concordato preventivo o istanza di assoggettamento a liquidazione giudiziale.
4. Se permane la crisi, l’accordo non c’è e il debitore non presenta istanze come da punto 3. precedente, l’OCRI segnala la situazione al Pubblico Ministero che presenterà l’istanza di assoggettamento alla liquidazione giudiziale.
Conclusioni generali
La nuova normativa si pone come finalità primaria di «intercettare» la crisi aziendale sin dall’inizio aumentando le possibilità di una sua soluzione non traumatica e/o, in ogni caso, diminuendo i danni arrecati all’economia generale.
Le norme introdotte non sono frutto della fantasia o degli interessi di qualcuno (sono politicamente «trasversali»), ma nascono dall’analisi di alcune esperienze straniere (USA e Francia soprattutto) dove pare abbiano dato discreti frutti.
Esse costituiscono comunque, in questo ambito giuridico, una vera e propria rivoluzione.
Possiamo sicuramente affermare che la normativa è tecnicamente abbastanza ben costruita e scritta (rispetto a molti testi di legge di anni recenti che sembrano scritti da chi ignori totalmente il diritto e i suoi principi).
Un bilancio, considerando anche che la normativa sarà operativa solamente nella seconda metà del 2020, potrà essere stilato solamente negli anni dal 2022 in poi.
Studio Gualerzi e Signorini Piazza Chiesa 1/D, Campitello 46010 Marcaria (Mantova) Tel. 0376.925001 Fax 0376.925000 studio@gualerziesignorini.it - Privacy Policy - Cookie Policy